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Chiunque lascia vagare pazzi affidati alla sua custodia, o non ne fa immediata denuncia all'Autorita', quando essi siensi sottratti alla custodia medesima, e' punito con l' ammenda sino a lire duecentocinquanta.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
