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[1]Per gli effetti delle leggi penali si considerano armi insidiose: 1.° gli stili, stiletti e pugnali di qualsiasi forma, ed i coltelli acuminati, la cui lama e' fissa o puo' rendersi fissa con molla od altro congegno;

[2]2.° le armi da sparo, la cui canna misurata internamente e' inferiore a centosettantun millimetri, le bombe ed ogni macchina od involucro esplodente;

[3]3.° le armi bianche o da sparo di qualsiasi misura, chiuse in bastoni, canne o mazze.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art447 · fonte del testo

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