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Chiunque, sebbene provveduto della licenza di porto d'armi da sparo, le consegna cariche o le lascia portare a fanciulli o ad altre persone che non le sappiano o possano usare con discernimento, o non le custodisce in modo che dette persone o fanciulli non abbiano facilmente ad impossessarsene, ovvero porta fucili carichi in un luogo dove siavi adunanza o concorso di gente, e' punito con l'ammenda sino a lire cento.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
