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[1]Le pene stabilite nell'articolo precedente sono aumentate:
[2]1° di un terzo, se l'arma e' stata portata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole, o in luogo dove vi e' adunanza o concorso di gente;
[3]2° da un terzo alla meta', se il colpevole e' stato condannato per illecita mendicita', ovvero per reati contro la persona o la proprieta', accompagnati da violenza, o se trovasi sottoposto alla vigilanza speciale dell'Autorita' di pubblica sicurezza.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
