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Chiunque, senza licenza dell'Autorita' competente, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero smercia od espone in vendita armi insidiose, e' punito con l'arresto non minore di sei mesi e con la sospensione dall'esercizio dell'arte o professione.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
