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Chiunque, senza averne dato previo avviso all' Autorita' competente, stabilisce una fabbrica d'armi, o introduce nello Stato una quantita' di armi eccedente il proprio uso, e' punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
