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Chiunque, con qualsivoglia impostura, cerca di abusare in luogo pubblico o aperto al pubblico della credulita' popolare, in modo che possa recar pregiudizio altrui o turbare l'ordine pubblico, e' punito, quando il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'arresto sino a quindici giorni, estensibile ad un mese in caso di recidiva.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art436 · fonte del testo

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