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Chiunque, con qualsivoglia impostura, cerca di abusare in luogo pubblico o aperto al pubblico della credulita' popolare, in modo che possa recar pregiudizio altrui o turbare l'ordine pubblico, e' punito, quando il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'arresto sino a quindici giorni, estensibile ad un mese in caso di recidiva.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
