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Chiunque pubblicamente per malignita', petulanza od altro biasimevole motivo molesta taluno o ne turba la pace e' punito, quando il fatto non costituisca reato piu' grave con l'ammenda sino a lire cento e con l'arresto sino a quindici giorni.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
