Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, mediante schiamazzi o clamori, abuso di campane o di altri strumenti, ovvero esercitando professioni o mestieri rumorosi contro le disposizioni stabilite dalla legge o dai regolamenti, disturba le occupazioni dei cittadini o i ritrovi pubblici, e' punito con l'ammenda sino a lire trenta, che si puo' estendere a lire cinquanta in caso di recidiva.

[2]Se il disturbo avviene di notte, dopo le ore undici, l'ammenda e' da lire venti a cinquanta, che in caso di recidiva si puo' estendere a lire cento

[3]Se il fatto e' tale da produrre allarme nel pubblico, all'ammenda si puo' aggiungere l'arresto sino ad un mese.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art434 · fonte del testo

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