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[1]Chiunque, mediante schiamazzi o clamori, abuso di campane o di altri strumenti, ovvero esercitando professioni o mestieri rumorosi contro le disposizioni stabilite dalla legge o dai regolamenti, disturba le occupazioni dei cittadini o i ritrovi pubblici, e' punito con l'ammenda sino a lire trenta, che si puo' estendere a lire cinquanta in caso di recidiva.
[2]Se il disturbo avviene di notte, dopo le ore undici, l'ammenda e' da lire venti a cinquanta, che in caso di recidiva si puo' estendere a lire cento
[3]Se il fatto e' tale da produrre allarme nel pubblico, all'ammenda si puo' aggiungere l'arresto sino ad un mese.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
