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Chiunque permette che un fanciullo, soggetto alla sua podesta' o affidato alla sua custodia o vigilanza, vada a mendicare, o che altri se ne valga per mendicare, e' punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda sino a lire cento.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
