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[1]Chiunque, sebbene autorizzato, mendica in modo minaccioso, vessatorio od altrimenti illecito per circostanze di tempo, di luogo, di mezzo o di persona, e' punito con l'arresto sino ad un mese.

[2]Se si tratta di un mendicante non autorizzato, l'arresto e' da quindici giorni a tre mesi; e, se esso e' gia' stato condannato per illecita mendicita', l'arresto e' da uno a sei mesi.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art431 · fonte del testo

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