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[1]Chiunque, sebbene autorizzato, mendica in modo minaccioso, vessatorio od altrimenti illecito per circostanze di tempo, di luogo, di mezzo o di persona, e' punito con l'arresto sino ad un mese.
[2]Se si tratta di un mendicante non autorizzato, l'arresto e' da quindici giorni a tre mesi; e, se esso e' gia' stato condannato per illecita mendicita', l'arresto e' da uno a sei mesi.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
