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[1]Chiunque, essendo abile al lavoro, vien colto a mendicare senza legale autorizzazione, e' punito con l'arresto sino a cinque giorni.
[2]Se, entro un anno dalla condanna, vien colto nuovamente a mendicare senza autorizzazione, il colpevole e' punito con l'arresto sino ad un mese.
[3]La illecita mendicita' non e' esclusa dal fatto che l'imputato la eserciti sotto il pretesto o con la simulazione di rendere servizi alle persone o di smerciare oggetti.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
