Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque, essendo abile al lavoro, vien colto a mendicare senza legale autorizzazione, e' punito con l'arresto sino a cinque giorni.

[2]Se, entro un anno dalla condanna, vien colto nuovamente a mendicare senza autorizzazione, il colpevole e' punito con l'arresto sino ad un mese.

[3]La illecita mendicita' non e' esclusa dal fatto che l'imputato la eserciti sotto il pretesto o con la simulazione di rendere servizi alle persone o di smerciare oggetti.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art430 · fonte del testo

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