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Chiunque da' alloggio a scopo di lucro e non osserva le prescrizioni legali di iscrizione e denuncia, e' punito, quando il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'ammenda sino a lire trenta, e in caso di recidiva sino a lire cento.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
