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Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo o ritrovo, senza avere osservato le norme stabilite dall'Autorita' a tutela della incolumita' pubblica, e' punito con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda; e, in caso di recidiva, l'ammenda non e' minore di lire trecento.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
