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Il proprietario o conduttore di un'agenzia o di uno degli stabilimenti od esercizi indicati nell'articolo precedente, il quale non osserva le prescrizioni stabilite dalla legge o dall'Autorita', e' punito con l'ammenda sino a lire cinquanta, cui sono aggiunti, in caso di recidiva, l'arresto sino a quindici giorni o la sospensione dell'esercizio della professione od arte sino ad un mese.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
