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Chiunque apre agenzie di affari o stabilimenti od esercizii pubblici, per i quali e' richiesta dalla legge una licenza dell'Autorita', senza averla preventivamente ottenuta, e' punito con l'ammenda sino a lire trecento, e in caso di recidiva anche con l' arresto sino ad un mese.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
