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Chiunque, nello smerciare o distribuire stampati, disegni o manoscritti, in luogo pubblico o aperto al pubblico, annuncia o grida notizie tali da turbare la tranquillita' pubblica o delle persone, e' punito con l'ammenda sino a duecento lire; e se le notizie sono false o supposte, quando il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'ammenda da lire cento a trecento o con l'arresto sino ad un mese.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
