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[1]Chiunque smercia o distribuisce in luogo pubblico o aperto al pubblico stampati, disegni o manoscritti senza licenza dell'Autorita' competente, quando tale licenza e' richiesta dalla legge, e, trattandosi di stampati periodici, avanti che sia presentata la prima copia all'Autorita' competente, e' punito con l'ammenda sino a lire cinquanta.
[2]Se si tratta di stampati o disegni di cui l'Autorita' abbia ordinato il sequestro, la pena e' dell'arresto sino ad un mese e dell'ammenda da lire cinquanta a cinquecento.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
