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[1]La vigilanza speciale dell'Autorita' di pubblica sicurezza comincia a decorrere dal giorno in cui e' scontata la pena alla quale e' stata aggiunta od in cui la condanna e' estinta.
[2]La sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'Autorita' di pubblica sicurezza, ove le condizioni e la condotta del medesimo lo permettano, puo' sempre venir rivocata o limitata nella durata e negli effetti, con provvedimento dell'Autorita' giudiziaria competente a conoscere della esecuzione delle sentenze penali.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
