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Chiunque, in, occasione di tumulti, di calamita' o della flagranza di reati, ovvero mentre si manda ad esecuzione un provvedimento dell'Autorita', ricusa, senza legittimo impedimento, di prestare l'aiuto od il servizio, ovvero ricusa di dare le informazioni od indicazioni che gli si richiedono da un pubblico ufficiale, o le da' false, e' punito, quando il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'ammenda sino a lire cinquecento.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art414 · fonte del testo

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