Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per i fatti preveduti nelle disposizioni richiamate nell'articolo precedente non si procede contro colui che li ha commessi in danno: l.° del coniuge non legalmente separato;
[2]2.° di un parente od affine in linea ascendente o discendente, o di un genitore o figlio adottivo;
[3]3.° di un fratello o di una sorella conviventi in famiglia.
[4]Se il fatto e' commesso in danno del coniuge legalmente separato, o di un fratello o di una sorella non conviventi in famiglia con l'autore del fatto, o di uno zio o nipote od affine in secondo grado con esso autore conviventi, si procede soltanto a querela di parte, e la pena e' diminuita di un terzo.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
