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[1]Nei delitti preveduti nel presente titolo, per determinare il valore della cosa sottratta, carpita od appropriata, si deve aver riguardo a quello che essa aveva nel momento del delitto ed al pregiudizio recato.

[2]Se il valore della cosa sottratta, carpita od appropriata od il danno prodotto e' lieve, il giudice puo' diminuire la pena della meta'; e se e' molto rilevante, puo' aumentarla da un terzo alla meta'.

[3]Non ha luogo nessuna diminuzione di pena se il colpevole e' recidivo, o se si tratta del delitto preveduto negli articoli 385 e 386.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art410 · fonte del testo

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