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[1]Quando il condannato deve scontare piu' pene di specie diversa, comincia l'esecuzione della pena piu' grave secondo l'ordine stabilito dall'articolo 10, e, terminata questa, ha luogo l'esecuzione della pena meno grave.
[2]Se la condanna alla pena piu' grave avviene durante la esecuzione di pena piu' mite, questa si interrompe, e non riprende il suo corso se non dal giorno in cui quella e' terminata.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
