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Chiunque turba, con violenza contro le persone, l'altrui pacifico possesso sopra cose immobili, e' punito, quando il fatto non costituisca il delitto preveduto nell'articolo 224, con la reclusione sino ad un anno o con multa da lire cinquanta a tremila.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
