Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La pena della reclusione stabilita negli articoli precedenti e' da uno a cinque anni, se il delitto e' commesso sulle cose affidate o consegnate per ragione della rispettiva professione, industria, azienda, ufficio o servizio, e non si tratti del delitto preveduto dall'articolo 159:
[2]1° da chi e' investito di un ufficio a cui la legge attribuisce pubblica fede;
[3]2.° da cassieri od impiegati di banche private, di case od imprese di commercio o di industria;
[4]3.° da chi fa commercio di commissione o di spedizione, o da agenti di cambio, mediatori o sensali;
[5]4.° da coloro che esercitano una pubblica impresa di trasporti di persone o cose, o dagli impiegati e dipendenti dai medesimi;
[6]5° da depositarii di deposito necessario;
[7]6° da impiegati, agenti od inservienti addetti ad' un pubblico ufficio;
[8]7.° da tutori, curatori, avvocati, procuratori od amministratori;
[9]8.° da domestici, operai o servi di campagna.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
