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[1]La pena della reclusione stabilita negli articoli precedenti e' da uno a cinque anni, se il delitto e' commesso sulle cose affidate o consegnate per ragione della rispettiva professione, industria, azienda, ufficio o servizio, e non si tratti del delitto preveduto dall'articolo 159:

[2]1° da chi e' investito di un ufficio a cui la legge attribuisce pubblica fede;

[3]2.° da cassieri od impiegati di banche private, di case od imprese di commercio o di industria;

[4]3.° da chi fa commercio di commissione o di spedizione, o da agenti di cambio, mediatori o sensali;

[5]4.° da coloro che esercitano una pubblica impresa di trasporti di persone o cose, o dagli impiegati e dipendenti dai medesimi;

[6]5° da depositarii di deposito necessario;

[7]6° da impiegati, agenti od inservienti addetti ad' un pubblico ufficio;

[8]7.° da tutori, curatori, avvocati, procuratori od amministratori;

[9]8.° da domestici, operai o servi di campagna.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art399 · fonte del testo

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