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Chiunque si appropria, convertendola in profitto di se' o di un terzo, una cosa altrui che gli e' stata affidata o consegnata per qualunque titolo che importi l'obbligo di riconsegnarla o di farne un uso determinato, e' punito con la reclusione sino a due anni con multa non inferiore al doppio della cosa appropriata.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
