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Chiunque, abusando in proprio od altrui profitto dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, interdetto o inabilitato, gli fa sottoscrivere un documento che porti disposizione, obbligazione o liberazione od altro qualsiasi effetto giuridico in pregiudizio di lui e' punito, non ostante la nullita' derivante dall' incapacita' personale, con la reclusione da uno a cinque anni e con multa non inferiore al triplo del valore che ha formato oggetto del documento.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
