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Chiunque, abusando in proprio od altrui profitto dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, interdetto o inabilitato, gli fa sottoscrivere un documento che porti disposizione, obbligazione o liberazione od altro qualsiasi effetto giuridico in pregiudizio di lui e' punito, non ostante la nullita' derivante dall' incapacita' personale, con la reclusione da uno a cinque anni e con multa non inferiore al triplo del valore che ha formato oggetto del documento.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art394 · fonte del testo

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