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[1]Chiunque, con artifizi o raggiri atti ad ingannare od a sorprendere l' altrui buona fede, induce alcuno in errore, e procura per tal modo a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione sino a trenta mesi e con multa non inferiore al triplo del danno recato.

[2]La reclusione e' da uno e cinque anni se il delitto e' commesso:

[3]1° da avvocati, procuratori od amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni;

[4]2.° a danno di un'amministrazione pubblica o di uno stabilimento di pubblica beneficenza;

[5]3.° per fare esonerare taluno dal servizio militare.

[6]Se per commettere il delitto di' cui nel presente articolo si e' adoperato un mezzo costituente alcuno dei delitti preveduti nel titolo VI che importi una pena eguale o superiore, si applica questa pena aumentata di un terzo

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art392 · fonte del testo

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