Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Chiunque, con artifizi o raggiri atti ad ingannare od a sorprendere l' altrui buona fede, induce alcuno in errore, e procura per tal modo a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, e' punito con la reclusione sino a trenta mesi e con multa non inferiore al triplo del danno recato.
[2]La reclusione e' da uno e cinque anni se il delitto e' commesso:
[3]1° da avvocati, procuratori od amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni;
[4]2.° a danno di un'amministrazione pubblica o di uno stabilimento di pubblica beneficenza;
[5]3.° per fare esonerare taluno dal servizio militare.
[6]Se per commettere il delitto di' cui nel presente articolo si e' adoperato un mezzo costituente alcuno dei delitti preveduti nel titolo VI che importi una pena eguale o superiore, si applica questa pena aumentata di un terzo
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
