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Chiunque sequestra una persona per ottenere da essa o da altri, come prezzo della liberazione, danaro, roba od obbligazioni, a favore proprie o di terzi da' lui designati, ancorche' non raggiunga l' intento, e' punito con la reclusione da sei a quindici anni; salve le pene piu' gravi stabilite nel titolo IX, in caso di omicidio o di lesioni personali.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
