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Chiunque incutendo in qualsiasi modo timore di gravi danni alla persona, all' onore ed agli averi, o simulando l'ordine di un' Autorita', costringe taluno a mandare, depositare o mettere a disposizione del colpevole danaro o roba, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
