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[1]Chiunque, con violenza o con minaccia di gravi danni alla persona od agli averi, costringe taluno a consegnare, sottoscrivere o distruggere, in pregiudizio di se' o di un terzo, un documento che importi disposizione, obbligazione e liberazione, e' punito con la reclusione da sei a dieci anni.
[2]Se il delitto e' commesso in alcuno dentali preveduti nell'articolo 388, la reclusione e' da nove a quindici anni, salvo le pene piu' gravi stabilite nel titolo IX, quando il delitto e' commesso con omicidio o lesioni, personali,
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
