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[1]Chiunque, con violenza o con minaccia di gravi danni imminenti alla persona od agli averi, costringe il detentore od altre persone presenti sul luogo del delitto a consegnare la cosa mobile altrui od a soffrire che egli se ne impossessi, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni, cui e' aggiunta la vigilanza speciale dell'Autorita' di pubblica sicurezza.

[2]Con la stessa pena e norma e' punito chiunque, nell'atto di impossessarsi della cosa mobile altrui od immediatamente dopo, fa uso contro le persone derubate, od accorse sul luogo del delitto, della violenza o della minaccia suindicata per consumare il fatto o per trasportare la cosa sottratta, o per procurare l' impunita' di se' stesso o di altre persone che hanno avuto parte nel delitto.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art385 · fonte del testo

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