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Chiunque, senza il permesso di chi ne ha il diritto, spigola, rastrella o raspolla nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto, e' punito, quando il fatto non costituisca delitto piu' grave, con multa sino a lire cinquanta, e, in caso di recidiva, con la reclusione sino ad un mese.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
