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[1]La pena stabilita nell'articolo precedente non puo' essere minore di sei mesi, se il delitto e' commesso:

[2]1.° in ufficii, archivii o stabilimenti pubblici, sopra cose in essi custodite, od altrove sopra cose destinate ad uso di pubblica utilita';

[3]2.° in cimiteri, tombe o sepolcri, sopra cose che ne costituiscono ornamento o difesa, o che trovansi indosso a cadaveri; 3.° sopra cose destinate o inservienti al culto in luoghi ad esso riservati o in quelli che vi sono annessi e destinati a custodire le cose medesime;

[4]4.° se il fatto e' commesso con destrezza sulla persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico;

[5]5.° sopra oggetti o danari dei viaggiatori, nei veicoli per terra o per acqua, o nelle stazioni o scali d'imprese di pubblici trasporti;

[6]6.° sopra oggetti che rimangono per consuetudine e per loro destinazione esposti alla pubblica fede;

[7]7.° su prodotti del suolo distaccati, o sopra animali lasciati per necessita' nell'aperta campagna;

[8]8.° sopra legne nelle tagliate dei boschi, o piante nei vivai, o animali nei luoghi di loro allevamento o coltura.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art382 · fonte del testo

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