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[1]Per i delitti preveduti in questo capo si procede soltanto a querela di parte.

[2]Se la parte offesa muore prima di avere dato querela, o se i detti delitti sono stati commessi contro la memoria di un defunto, possono presentare la querela il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, le sorelle e i discendenti da essi, gli affini in linea retta e gli eredi.

[3]Nel caso di offesa contro un Corpo giudiziario, politico od amministrativo, l'azione penale e' promossa d'ufficio, ma non puo' essere proseguita senza l'autorizzazione del Corpo stesso.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art378 · fonte del testo

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