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Per le offese contenute negli atti, nelle conclusioni od arringhe esposte o presentate all'Autorita' giudiziaria relativa alla controversia, non ha luogo procedimento penale; ma, oltre i provvedimenti disciplinari stabiliti dalla legge, il giudice, pronunciando nel merito della causa, puo' ordinare una riparazione pecuniaria a favore dell'offeso, e la soppressione, in tutto od in parte, delle scritture offensive.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art376 · fonte del testo

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