Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Quando nei fatti preveduti nell'articolo precedente vi e' stata provocazione da parte dell'offeso, la pena e' diminuita da uno a due terzi; e se le offese sono state reciproche, il giudice puo', secondo le circostranze, dichiarare esenti da pena le parti od una di esse.
[2]Non e' punibile colui che fu provocato all'offesa da violenze personali,
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
