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[1]Quando nei fatti preveduti nell'articolo precedente vi e' stata provocazione da parte dell'offeso, la pena e' diminuita da uno a due terzi; e se le offese sono state reciproche, il giudice puo', secondo le circostranze, dichiarare esenti da pena le parti od una di esse.

[2]Non e' punibile colui che fu provocato all'offesa da violenze personali,

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art374 · fonte del testo

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