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[1]Chiunque, comunicando con piu' persone riunite, od anche separate, ma in modo che se ne possa diffondere la notizia, attribuisce ad una persona un fatto determinato e diretto ad esporla al disprezzo od all'odio pubblico od altrimenti ad offenderne l'onore o la riputazione, e' punito con la reclusione da quattro a trenta mesi e con multa da lire trecento a tremila.
[2]Se il delitto e' commesso in documento pubblico o con scritti o disegni divulgati od esposti al pubblico, o con altro mezzo di pubblicita' la pena e' della reclusione da uno a cinque anni e della multa non minore di lire mille.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
