Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Le pene stabilite nel precedente articolo sono aumentate di un terzo:

[2]1° se l'abbandono avviene in luogo solitario;

[3]2° se il delitto e' commesso dai genitori sui loro figli legittimi o sui figli naturali riconosciuti o legalmente dichiarati, o dall'adottante sui figli adottivi o viceversa.

[4]L'aumento di pena nei casi indicati nel numero 2° non ha luogo, se il colpevole ha commesso il reato in persona di un infante non ancora inscritto nei registri dello stato civile, ed entro i primi cinque giorni dalla sua nascita, per salvare l'onore proprio o della moglie, o della madre, della figlia, anche adottiva o della sorella, e alla pena della reclusione e' sostituita quella della detenzione.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art368 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari