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[1]Le pene stabilite nel precedente articolo sono aumentate di un terzo:
[2]1° se l'abbandono avviene in luogo solitario;
[3]2° se il delitto e' commesso dai genitori sui loro figli legittimi o sui figli naturali riconosciuti o legalmente dichiarati, o dall'adottante sui figli adottivi o viceversa.
[4]L'aumento di pena nei casi indicati nel numero 2° non ha luogo, se il colpevole ha commesso il reato in persona di un infante non ancora inscritto nei registri dello stato civile, ed entro i primi cinque giorni dalla sua nascita, per salvare l'onore proprio o della moglie, o della madre, della figlia, anche adottiva o della sorella, e alla pena della reclusione e' sostituita quella della detenzione.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
