Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della figlia anche adottiva, o della sorella, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite della meta' ed alla reclusione e' sostituita la detenzione.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
