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[1]Chiunque fa uso di mezzi diretti a procurare l'aborto ad una donna, senza il suo consenso o contro la sua volonta', e' punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni; e da sei a dodici anni, se l'aborto e' avvenuto.

[2]Se dai mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto, o dal fatto dell'aborto, e' derivata la morte della donna, la pena e' della reclusione da quindici a venti anni.

[3]Le pene stabilite nel presente articolo sono aumentate di un sesto, se il colpevole e' il marito.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art364 · fonte del testo

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