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[1]Chiunque fa uso di mezzi diretti a procurare l'aborto ad una donna, senza il suo consenso o contro la sua volonta', e' punito con la reclusione da trenta mesi a cinque anni; e da sei a dodici anni, se l'aborto e' avvenuto.
[2]Se dai mezzi adoperati nel fine di procurare l'aborto, o dal fatto dell'aborto, e' derivata la morte della donna, la pena e' della reclusione da quindici a venti anni.
[3]Le pene stabilite nel presente articolo sono aumentate di un sesto, se il colpevole e' il marito.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
