Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Quando piu' persone hanno avuto parte nella esecuzione di alcuno dei delitti preveduti negli articoli 345 a 347, 353 e 354, e non si conosce l'autore dell'omicidio o della lesione, sono tutte punite con le pene ivi rispettivamente stabilite, diminuite da un terzo alla meta'.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
