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Chiunque, per errore o per altro accidente, cagiona la morte od un danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente ad una persona diversa da quella che aveva in animo di offendere, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per l'omicidio e per le lesioni personali; ma non sono poste a suo carico le circostanze aggravanti del delitto che derivano dalla qualita' della persona uccisa od offesa, e gli sono calcolate le circostanze che avrebbero diminuita la pena del delitto.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
