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Chiunque, per errore o per altro accidente, cagiona la morte od un danno nel corpo o nella salute, od una perturbazione di mente ad una persona diversa da quella che aveva in animo di offendere, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per l'omicidio e per le lesioni personali; ma non sono poste a suo carico le circostanze aggravanti del delitto che derivano dalla qualita' della persona uccisa od offesa, e gli sono calcolate le circostanze che avrebbero diminuita la pena del delitto.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art358 · fonte del testo

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