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[1]La condanna produce di diritto la confisca del corpo del reato e delle cose proprie del condannato che hanno servito, o furono destinate a servire, come strumento per commetterlo.
[2]Ove si tratti di cose, l'uso, il porto o la ritenzione delle quali costituisce reato, la loro confisca ha sempre luogo, ancorche' non vi sia condanna e le cose non appartengano all'imputato.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
