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[1]Si applica la pena dell'ergastolo, se il delitto preveduto nell'articolo 345 e' commesso:
[2]1.° sulla persona dell'ascendente o discendente legittimo o del genitore o figlio naturale, quando la filiazione naturale e' stata legalmente riconosciuta o dichiarata;
[3]2.° con premeditazione;
[4]3.° per solo impulso di brutale malvagita';
[5]4.° per mezzo dell'incendio, inondazione, sommersione od altro dei delitti preveduti nel titolo VII di questo libro;
[6]5.° per servire di mezzo ad uno dei delitti preveduti nei capi primo, secondo e terzo del titolo X, nell'atto in cui e' commesso, od immediatamente dopo per trasportare la cosa sottratta o per procurare l'impunita' al colpevole, ovvero per non aver potuto raggiungere l'intento propostosi;
[7]6.° per preparare, facilitare o consumare un altro reato, benche' questo non sia avvenuto, ovvero per celare un reato o sopprimerne le tracce o le prove.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
