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Il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, che lo ha commesso nel fine di salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della figlia, anche adottiva, o della sorella, ovvero nel fine di evitare sovrastanti sevizie, e' punito con la detenzione da uno a trenta mesi.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art344 · fonte del testo

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