Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, che lo ha commesso nel fine di salvare l'onore proprio o della moglie, della madre, della figlia, anche adottiva, o della sorella, ovvero nel fine di evitare sovrastanti sevizie, e' punito con la detenzione da uno a trenta mesi.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
