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La condanna per reati commessi con abuso di un ufficio pubblico o per l'esercizio del quale la legge richiede speciali condizioni di abilitazione, ovvero con abuso di una professione od arte per l'esercizio della quale si richieda una licenza dell'Autorita', produce di diritto la interdizione temporanea dall'ufficio o la sospensione dall'esercizio della professione od arte, per un tempo pari a quello della pena restrittiva della liberta' personale che fu applicata o che sarebbe applicabile in caso d'insolvenza di una pena pecuniaria, ma non oltre il limite massimo della interdizione o della sospensione.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
