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[1]L'azione penale si estingue e cessano gli effetti del procedimento:
[2]1.° se la querela fu prodotta dal marito, qualora la moglie provi che egli stesso, da non oltre cinque anni, ha commesso il delitto preveduto nell'articolo 336, o l'ha costretta a prostituirsi, ovvero ne ha eccitata o favorita la prostituzione;
[3]2.° se la querela fu prodotta dalla moglie, qualora il marito provi che essa stessa, nel tempo suddetto, ha commesso adulterio;
[4]3.° Se il coniuge querelante ha fatto remissione in qualsiasi stato della causa.
[5]La remissione che il coniuge offeso fa all'altro coniuge giova anche all'adultero ed alla concubina; e, se e' l'atta dopo la condanna, produce l'estinzione di questa, e ne fa cessare gli effetti.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
