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[1]L'azione penale non puo' essere esercitata che a querela del marito o della moglie, e si estende di diritto all'adultero ed alla concubina.
[2]La querela non e' piu' ammessa dopo tre mesi dal giorno in cui il coniuge offeso ebbe notizia del fatto.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
