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[1]Il colpevole di alcuno dei delitti preveduti negli articoli 314, 315, 322 e 323 va esente da pena se, prima che sia pronunciata la condanna, contrae matrimonio con la persona offesa; e in tal caso il procedimento cessa per tutti coloro che hanno avuto parte nel delitto, salva, ove ne sia il caso, la pena per gli altri reati.

[2]Se il matrimonio ha luogo dopo la condanna, cessa l'esecuzione e cessano gli effetti penali della condanna.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art334 · fonte del testo

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